Previdenza - Benefici Pensionistici legge 113/85 e 120/91
Interpretazione Inps
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LEGGI APPROVATE DALLO STATO:
L'Unione Italiana dei Ciechi in più
di ottant'anni della sua intensa azione con civili battaglie è
riuscita ad ottenere dallo Stato l'approvazione di Leggi importantissime
per l'inserimento dei cittadini affetti da handicap visivo nel mondo della
produttività.
Negli anni trenta lo Stato ha emanato la prima legge concernente il lavoro
che consisteva nella concessione di edicole per la vendita dei diversi
giornali e dei quotidiani.
Partendo dal 1957 sono state promulgate normative sul collocamento obbligatorio
dei centralinisti telefonici ciechi le cui disposizioni sono ancora vigenti
e opportunamente modificate con la Legge 29 marzo 1985 nr 113.
Per i lavori usuranti svolti dagli operatori non vedenti è previsto
un abbuono di quattro mesi per ogni anno di lavoro. Detti buono è
sancito dalla già citata Legge nr 113 e dalla Legge del 29 marzo
1991 nr 120.
Alcune agevolazioni per i non vedenti e per i familiari, sono previste
dall'ampia normativa sancita dalla Legge 05 febbraio 1992 nr 104.
Disposizioni sul collocamento obbligatorio sono state emanate sia per
i massofisioterapisti che gli insegnanti inseriti nelle scuole di ogni
ordine e grado.
Il collocamento obbligatorio dei massofisioterapisti viene disciplinato
con regio decreto dal lontano 1928. La normativa viene in seguito perfezionata
con la Legge 19 maggio 1971 nr 403.
La normativa che sancisce l'obbligo dell'assunzione degli insegnanti e
docenti minorati della vista è disciplinata dalla legge del 05
gennaio 1995 nr 12. Nel futuro detta legge ha subito opportune modificazioni
ed integrazioni per migliorare la carriera di questi educatori della scuola
pubblica.
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